Il decreto Sostegni ha introdotto la proroga del REDDITO DI EMERGENZA per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 con alcune novità rispetto a quanto previsto finora.
Infatti il REDDITO DI EMERGENZA spetta anche alle seguenti categorie purchè abbiano un ISEE inferiore a 15 mila euro (con variazioni a seconda della composizione del nucleo familiare):
– LAVORATORI AUTONOMI iscritti alla gestione INPS
– TITOLARI DI PARTITA IVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
– STAGIONALI DEL TURISMO
– STAGIONALI DELLO SPETTACOLO
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– AGRICOLI
– DIPENDENTI STAGIONALI APPARTENENTI A SETTORI DIVERSI DA QUELLO DEL TURISMO
– INTERMITTENTI
– SOGGETTI PRIVI DI PARTITA IVA
– INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO
– DOMESTICI
– LAVORATORI DELLO SPORT
Il REDDITO DI EMERGENZA NON SPETTA A:
– chi percepisce INDENNITA’ COVID
– chi percepisce REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE se la retribuzione è superiore alla soglia massima del reddito familiare
RICORDIAMO CHE IL BENEFICIO NON RIGUARDA IL SINGOLO RICHIEDENTE MA L’INTERO NUCLEO FAMILIARE A CUI APPARTIENE.
E’ possibile inoltrare la richiesta fino al 30 aprile 2021.
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.