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REDDITO DI EMERGENZA ANCHE PER LE PARTITE IVA CHE NON POSSONO ACCEDERE AL FONDO PERDUTO

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Il decreto Sostegni ha introdotto la proroga del REDDITO DI EMERGENZA  per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 con alcune novità rispetto a quanto previsto finora.

Infatti il REDDITO DI EMERGENZA spetta anche alle seguenti categorie purchè abbiano un ISEE inferiore a 15 mila euro (con variazioni a seconda della composizione del nucleo familiare):

– LAVORATORI AUTONOMI  iscritti alla gestione INPS 

– TITOLARI DI PARTITA IVA ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 

– STAGIONALI DEL TURISMO

– STAGIONALI DELLO SPETTACOLO  

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– AGRICOLI

– DIPENDENTI STAGIONALI APPARTENENTI A SETTORI DIVERSI DA QUELLO DEL TURISMO

–  INTERMITTENTI 

– SOGGETTI PRIVI DI PARTITA IVA

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Produzione video

– INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

– DOMESTICI

LAVORATORI DELLO SPORT

Il REDDITO DI EMERGENZA NON SPETTA A:

– chi percepisce  INDENNITA’ COVID

– chi percepisce REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE se la retribuzione è superiore alla soglia massima del reddito familiare

RICORDIAMO CHE IL BENEFICIO NON RIGUARDA IL SINGOLO RICHIEDENTE MA L’INTERO NUCLEO FAMILIARE A CUI APPARTIENE.

E’ possibile inoltrare la richiesta fino al 30 aprile 2021.

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

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