Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19 in Valle d’Aosta

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Nel pomeriggio di sabato 19 dicembre 2020, il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha firmato l’ordinanza n. 570 contenente le disposizione in vigore sull’intero territorio della Valle d’Aosta dal 20 al 23 dicembre 2020.

In materia di ISTRUZIONE E FORMAZIONE, il provvedimento mantiene, fino al 23 dicembre 2020, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 18 della l.r. 11/2020, per le scuole secondarie di secondo grado, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza riservandola agli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l’inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’Istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell’Istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica – settore tecnologico, e nell’istruzione liceale –  indirizzo artistico e musicale.

E’ inoltre consentito lo svolgimento di attività e corsi extra-scolastici ad indirizzo musicale, limitatamente alle lezioni individuali, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;per i bambini di età inferiore ai sei anni;per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni indicate nell’Ordinanza n. 570 del Presidente della Regione.Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell’ordine tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto del distanziamento sociale e in assenza di pubblico. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
 

SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA

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L’attività sportiva o attività motoria all’aperto si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Lo svolgimento di attività sportiva all’aperto presso impianti, centri e circoli sportivi (comprese le piste di sci nordico) avvengono nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto, per l’attività svolta presso i suddetti impianti, l’uso degli spogliatoi ivi presenti;La pratica dello sci di alpinismo viene svolta al di fuori dei comprensori sciistici e con l’accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento.L’attività venatoria si svolge secondo quanto stabilito della normativa di settore e nel rispetto del distanziamento sociale tra persone non conviventi, e senza alcun assembramento.
 

ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI

Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
–    è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;

–     gli ingressi avvengono in modo dilazionato;

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–     è vietato sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

–     le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il  settore di riferimento;

–     utilizzo delle mascherine;

–     utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;

–     accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;

–     esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;

–     l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti;

–     l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00;

I mercati sono aperti nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dei protocolli in essere.
 

RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

E ATTIVITA’ RICETTIVE

Le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande si svolgono dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con servizio al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che si tratti di conviventi. E’ vietata la consumazione al banco. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti;
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tenendo costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni adottano tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile – ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio – sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini. Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.
L’Ordinanza prevede inoltre che, nell’intero territorio regionale, dal 20 dicembre 2020, rimangano sospese le seguenti attività:

parchi tematici e di divertimento;palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;centri culturali, sociali, ricreativi e giovanili;sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di  carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;le prove e le esibizioni di cori e bande;sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Infine, il provvedimento vieta l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché lo svolgimento delle attività indicate nell’ordinanza.

A tutte le attività di cui alla legge regionale 11/2020 e all’ordinanza n. 570 si applicano gli specifici protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 adottati dalla Giunta regionale e, in mancanza di questi, le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o le linee di indirizzo nazionali.

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