Come tutti ormai sappiamo da giorni fa scalpore il caso Fedez-Rai ,che noi, senza toccare politica o discorsi di parte, vogliamo analizzare dal punto di vista legale e del diritto alla privacy, cercando di capire se la legge italiana consente di pubblicare materiale registrato all’insaputa della controparte.
Cosa dice la Costituzione e la legge sulla privacy a questo riguardo?
Legalmente può un cittadino Italiano pubblicare sui social una telefonata all’insaputa dell’altro?
Occorre specificare che la Costituzione Italiana garantisce a qualunque cittadino la libertà di critica e di pensiero , quindi ci si può esprimere, criticare, o semplicemente dire il proprio pensiero su fatti accaduti mantenendo sempre una forma educata nell’esposizione dei fatti e senza infrangere la legge.
Per quanto riguarda la privacy invece, l’art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (Art. 617-septies) del codice penale vieta la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente ed è punibile con reclusione fino a 4 anni , quindi è ASSOLUTAMENTE VIETATA la diffusione delle conversazioni, a meno che non ci sia il consenso di tutti i partecipanti.
Invece è lecito far sentire il contenuto della registrazione telefonica ad una qualsiasi autorità preposta, come ad esempio la polizia giudiziaria.
clicca qui
Nel caso specifico, il cantautore che ha diffuso sui social la chiamata integrale fatta con i dirigenti Rai senza aver almeno pensato di rendere IRRICONOSCIBILE la voce dell’interlocutore, ha di fatto violato l’art.15 della nostra Costituzione che sancisce che “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.
Concludendo, indipendentemente dalle ragioni o meno che potesse avere, Fedez, pubblicando il contenuto di una telefonata che rende possibile il riconoscimento dell’altra persona senza averne il suo consenso, ha di fatto violato la legge.