In vigore dal 31 Gennaio 2021 il Nuovo Decreto Ponte (D.L. 7/2021) che proroga, ancora una volta, la ripresa della riscossione e delle attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Prorogata al 28 Febbraio 2021, la sospensione dell’attività di riscossione.
Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal DL n. 3/2021.
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differito al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito (Inps) e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.
Attenzione, per i soggetti con residenza, oppure per le aziende con sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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Attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti esecutivi
Anche per le cartelle di pagamento e le azioni esecutive sono sospese le attività di notifica fino al 28 febbraio 2021.
La novità vale anche per gli obblighi di “trattenuta” derivanti dai pignoramenti presso terzi – es. pignoramento dello stipendio, pensione, … – effettuati:
prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 Maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020;
dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 (15 Gennaio 2021) e fino al 28 febbraio 2021.
Le somme oggetto di pignoramento devono essere rese quindi messe a disposizione del debitore, ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione (Decreto Ponte), e quindi a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore – Es. Datore di lavoro.
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad euro 5.000,00
Se dovevi ricevere un pagamento da una Pubblica Amministrazione, dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 vige la sospensione delle verifiche che le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000,00 Euro.
La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020. Solo per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (e quindi dal 19/5/2020), che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario e potranno farlo fino al 28 Febbraio 2021.
Fonte: https://www.cfclegal.it/